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Il calcolo del bonus spettante

Il proprietario di un immobile può effettuare degli interventi di messa in sicurezza sismica del proprio immobile e detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) le spese. La detrazione deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Nella spesa massima complessiva, è possibile includere anche i costi necessari per «la classificazione e verifica sismica degli immobili», in cui rientrano anche tutte le competenze professionali relative a: progettazione degli interventi, prestazioni professionali richieste dalla realizzazione dei lavori e prestazioni professionali per perizie, sopralluoghi e relazioni di conformità.

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unita’ immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unita’ immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

CALCOLO ISEE

Il reddito di riferimento è l’ISEE, calcolabile dal CAF o anche online: INPS – Isee Precompilato.

Ai   fini   dell’applicazione  il reddito di riferimento e’ calcolato dividendo la  somma  dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e  dai  familiari,  diversi  dal coniuge o  dal soggetto legato da  unione civile,  di   cui   all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto: nel caso di un familiare si aggiunge 0.5, nel caso di due familiari si aggiunge 1, nel caso di 3 o più familiari si aggiunge 2.