Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo con il SUPERBONUS
Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di:
- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr n. 412/1993) o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici
- sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:
- installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus
- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici – GSE (con le modalità previste all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo n. 387/2003) dell’energia non auto- consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi del comma 9 dell’articolo 42-bis, sono individuati i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati.
Per gli impianti solari fotovoltaici la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
Per i sistemi di accumulo, integrati negli impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, la detrazione è riconosciuta alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per l’installazione degli impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.
Il limite di spesa di 48.000 euro è distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti.
Il Superbonus spetta a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o interventi antisismici:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
- sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- interventi antisismici
Per ulteriori informazioni L’Agenzia – Superbonus – Superbonus – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus