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Scadenze Superbonus

Il DL 176/2022 con la sua legge di conversione e con la legge di Bilancio 2023 hanno creato una matassa difficile da sciogliere e di difficile comprensione. Di seguito le attuali scadenze in funzione degli ambiti previsti al comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 convertito in legge con la legge 77/2020.

Agli interventi effettuati: dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2023:

  • per i condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate prima del 18 novembre e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e CILA presentata entro il 25 novembre 2022;
  • per gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti per gli interventi in relazione per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILA.

La detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute nel 2023 nei casi non previsti sopra.

La detrazione scende al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.

Agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10- art. 119:

  • Lavori iniziati prima del 30 giugno 2022 e che al 30 settembre 2022 superano il 30%: è possibile detrarre al 110% anche le spese sostenute fino al 31 marzo 2023;
  • Lavori iniziati prima del 30 giugno 2022 ma che al 30 settembre non superano il 30%: è possibile detrarre al 110% solo le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
  • Lavori iniziati dopo il 30 giugno 2022 e che al 30 settembre 2022 superano il 30%: è possibile detrarre al 110% anche le spese sostenute fino al 31 marzo 2023;
  • Lavori iniziati dopo il 30 giugno 2022 ma che al 30 settembre 2022 non superano il 30%: non è possibile detrarre nulla al 110%;
  • Lavori a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

La detrazione scende al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.