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Novità Superbonus

Interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti
Il Decreto Aiuti-quater ha esteso l’applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023, in luogo del 31 dicembre 2022, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Successivamente proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli
interventi realizzati sulle unità unifamiliari, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus).
Resta fermo che per le spese sostenute successivamente al 30 settembre 2023 i soggetti sopra individuati, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, possono avvalersi delle detrazioni spettanti per interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) ovvero antisismici (c.d. Sismabonus), nonché della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. Bonus casa).

Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti
Il Decreto Aiuti-quater prevede che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro